Art. 10.
(Costituzione di nuovi collegi).

      1. Il Ministro della giustizia, qualora il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati proponga la costituzione di un nuovo collegio regionale, nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere all'istituzione dell'albo professionale e dell'elenco speciale.